La Riforma Costituzionale del Governo Renzi

Il Parlamento, su spinta del Governo, ha approvato una riforma costituzionale molto ampia (42 articoli su 139). Su tale riforma dovrá pronunciarsi il Popolo sovrano mediante un referendum confermativo (chi accetta la nuova Costituzione vota SI, chi non la accetta vota NO)

testo definitivo approvato (seconda lettura: al Senato il 13 Ottobre 2015 e poi, senza modifiche alla Camera l'11 Gennaio 2016)

Testi a fronte: Costituzione in vigore e quella risultante dal testo approvato e sottoposto a referendum

Studiando gli articoli della Costituzione come sarà modificata si vede che:

  • scompare il bicameralismo perfetto, ma rimane un bicameralismo sbilanciato con tutto il potere in mano alla Camera dei deputati:
    1. la Camera è eletta dal popolo sovrano, ha la potestà legislativa "nazionale" e può imporre la propria volontà al Senato, dà e toglie la fiducia ai Governi;
    2. il Senato perde la potestà legislativa "nazionale", non dà ne toglie la fiducia ai Governi. I Senatori pur non rappresentando piú la Nazione, qualifica che rimane ai soli Deputati, mantengono l'immunitá parlamentare (il DDL del 31-3-2014 aveva abolito tale protezione, ma durante la discussone parlamentare, in Senato, essa è stata reinserita)
    3. il Senato sará costituito di Consiglieri regionali, di Consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di sindaci (uno per regione e per Provincia autonoma) art. 57
    4. il Senato non viene mai eletto in toto, e non viene sciolto dal Presidente della Repubblica. I senatori:
      • entrano in carica quando vengono nominati dai Consigli regionali e provinciali (solo Trento e Bolzano), dopo le rispettive elezioni
      • decadono quando decadono da consiglieri regionali o provinciali (solo Trento e Bolzano)
    5. il Senato non è più eletto direttamente dal popolo e i criteri d'elezione dei Senatori sono confusi, se non contraddittori. Infatti se ne parla in due distinti commi del nuovo art. 57
      • I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (nuovo comma 2).
        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti, in conformitá alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalitá stabilite dalla legge di cui al sesto comma (nuovo comma 5, così modificato il 13 Ottobre 2015)
      Ne risulta che i Consigli Regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non sono sovrani nella scelta dei propri Senatori. Ma perchè allora non sono direttamente gli elettori a eleggere i Senatori? E' una frase dal significato ambiguo ed incerto che produrrà ricorsi alla Corte Costituzionale.
    6. i Senatori rimangono "coperti" dall'autorizzazione a procedere. Il DDL del 31-3-2014 aveva abolito tale protezione, ma durante la discussone parlamentare (in senato) essa è stata reinserita;
    7. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non sono più a vita ma restano in carica per sette anni (art. 59). Al massimo possono essere 5 (art. 57);
    8. gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita (art. 59);
    9. il Senato legifera alla pari con la Camera solo per eventuali revisioni Costituzionali, per leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per quanto attiene ad ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Cittá metropolitane e alle disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni ( punto p dell' art. 117). Senato e Camera legiferano alla pari anche sui princípi fondamentali sui sistemi di elezione regionali e i relativi casi di ineleggibilitá e incomaptibilitá degli eletti regionali (art. 122 primo comma).
    10. É abolita la "legislazione concorrente" tra Stato e regioni che fu aggiunta con la modifica del Titolo V avvenuta nel 2001 (art. 117)
  • il Governo può imporre alla Camera un limite di sessanta giorni per la votazione dei DDL. Superato tale tempo il DDL è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale (art. 72);
  • il Governo non può reiterare disposizioni adottate con decreti non convertti legge (art. 77);
  • le Province sono sostituite dalle Città Metropolitane, ove esistono grandi città (Titolo V Cost) ;
  • il CNEL perde la sua figura di ente Costituzionale (art. 99), viene soppresso e le sue risorse umane e strumentali sono assorbite nella Corte dei Conti (disposizioni finali);
  • vengono limitati gli emolumenti degli organi elettivi regionali a quelli attribuiti ai Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (art. 122);
  • vengono cancellati i rimborsi e altri trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici nei Consigli Regionali (disposizioni finali);

Se il DDL Costituzionale sarà approvato dal referendum confermativo le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo la limitazione degli emolumenti regionali, la Soppressione e liquidazione del Cnel e il divieto rimborsi ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali che sono di immediata applicazione.